Articolo 29 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
Bilancio di Previsione
A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
Dal 2016 è pertanto soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio).
L’elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi.
La programmazione all'interno delle attività del Consorzio Servizi Sociali, non può prescindere da un'analisi della situazione sociale, economica e finanziaria. Attraverso l'utilizzo di una metodologia, che comprende l'analisi dei dati socio economici ed un'analisi degli indici di bilancio, è possibile valutare la capacità dell'area di generare economia endogena, i suoi punti di forza e di debolezza, gli interventi più idonei per creare i presupposti di uno sviluppo stabile e duraturo.
Piano Esecutivo di Gestione
Il Consiglio di Amministrazione, prima dell'inizio dell'esercizio, sulla base del bilancio di previsione deliberato dall'Assemblea Consortile, definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al Direttore dell'Ente in qualità di responsabile dei servizi.
Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
Piano delle Attività o Piano Programma
Ai sensi dei principi contabili applicati di cui all'allegato 4 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria: Il Piano delle attività o Piano programma.
Sono enti strumentali degli enti territoriali le fondazioni controllate o partecipate da un ente territoriale. Sono enti strumentali degli enti locali gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
Rendiconto della Gestione
La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea Consortile entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
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