MISSION VISION


 
TERRITORIO POPOLAZIONE

CHI SIAMO



Il Consorzio Servizi Sociali è l’Ente Gestore dei Servizi Socio Assistenziali del territorio dell’Ovadese.

Il territorio di competenza comprende i Comuni di Belforte Monferrato, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Ovada, Rocca Grimalda, Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

La costituzione dell’Ente, avvenuta ai sensi dell’articolo 25 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, è il frutto di una articolata procedura amministrativa culminata, in data 15 gennaio 1997, nella sottoscrizione, da parte dei Sindaci dei sedici Comuni consorziati, dell’atto costitutivo dell’Ente.

A completamento della fase costituente il Consorzio Servizi Sociali ha provveduto a dotarsi di uno Statuto e di una Convenzione tra i Comuni Consorziati.

Il Consorzio Servizi Sociali è un Ente Pubblico, ad esso pertanto si applica tutta la normativa riguardante la Pubblica Amministrazione.

Il Consorzio Servizi Sociali pur essendo un Ente Pubblico non è tuttavia un Ente Locale, bensì uno Strumento operativo di gestione degli Enti Locali (Ente strumentale).

I Consorzi sono strutture associative dotate di personalità giuridica, costituite dagli Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni.

Gli enti locali possono avvalersi dei consorzi quali strumenti di cooperazione per lo svolgimento in forma associata di una o più attività, ogni qualvolta valutino l’opportunità di dar vita ad un soggetto distinto dotato di personalità giuridica e di agilità operativa per estendere o rendere uniforme, a livello sovracomunale, un servizio o una funzione.

Dalla qualificazione giuridica del Consorzio Servizi Sociali come STRUMENTO OPERATIVO DI GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI e non come ENTE LOCALE, discendono importanti conseguenze soprattutto riguardo al tema degli ambiti di applicabilità di specifiche norme di settore.

Infatti, quando la normativa impone agli ENTI LOCALI particolari limiti, vincoli o procedure, le relative norme non sempre trovano naturale applicazione per gli enti strumentali come il consorzio. Al riguardo l’articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, caratterizzando i consorzi di funzioni, recita che: “le norme sugli enti locali previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”.

 

 

 

 

Addentrandoci nel dettaglio delle realtà consortili che gestiscono le attività socio assistenziali nella Regione Piemonte, il primo riferimento normativo è rappresentato dall’art. 9 della legge regionale della Regione Piemonte n. 1/2004 che individua nei Consorzi la forma preferenziale per garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi sociali.

Lo stesso articolo al comma 5 precisa che, le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva nonché per adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, le attività di formazione professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL delegate.

I soggetti gestori assicurano le attività sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL.

Ciò richiamato, anche per gli effetti relativi alle disposizioni dell’articolo 2 comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, si deve ritenere che il Consorzio Servizi Sociali sia, quanto meno per alcune delle sue attività, un consorzio reso obbligatorio da legge regionale.

È bene evidenziare che a seguito della riforma costituzionale degli artt. 117 e  118 della Costituzione operata con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001, la potestà legislativa nella materia dei “servizi sociali” è di competenza regionale.

La materia fino all’applicazione della Legge Regionale n. 1/2004, sotto il profilo delle attività e dei servizi era disciplinata dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328. Oggi questa ultima legge, stante il richiamo espresso contenuto nell’articolo 1 comma 1 della L. R. n. 1/2004, costituisce comunque legislazione di principio.

Per quanto riguarda le funzioni amministrative, i Comuni hanno la primaria titolarità degli interventi sociali svolti a livello locale.

Il luogo ideale per la realizzazione delle politiche sociali è infatti il territorio locale con la sua collettività e con l’intervento delle molteplici realtà istituzionali.

La ragione è che a livello locale sono maggiormente visibili le problematiche sottostanti ed il cosiddetto capitale sociale attivabile per far fronte ai problemi sociali locali. Quest’ultimo è costituito da modalità di collaborazione fra diversi attori che hanno responsabilità istituzionali o sociali, reti tra cittadini, organismi, professionalità, istituzioni, costi e risorse finanziarie, entità della domanda sociale ed aspettative di appagamento, il tutto in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

 
 
Area Amministrativa
Tot. visite contenuti : 725310
 8 visitatori online

informazioni

Progetti

Servizi Sociali