Articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni ed i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. (Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.) Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".
Con il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e le modifiche apportate al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il legislatore ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, originariamente introdotti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 e dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Questa pagina accoglierà progressivamente le informazioni di cui è prevista la pubblicazione secondo lo schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni.
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