Indicatore di tempestività dei pagamenti
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Articolo 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti' ((, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Stante quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il Consorzio Servizi Sociali, compatibilmente con le risorse disponibili, garantisce i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o di altro documento contabile.
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