Tempi Medi
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Articolo 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi)) pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati ((...)) e il relativo andamento nel tempo;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Salvo particolari situazioni, legate alla difficoltà del singolo caso oppure a ragioni di copertura finanziaria, il Consorzio Servizi Sociali eroga i propri servizi mediamente nell'arco di 10 giorni.
Nei casi di necessità e di urgenza il singolo intervento viene predisposto nell'arco delle 24 ore.
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