Tempi Medi


 

 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Articolo 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi)) pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati ((...)) e il relativo andamento nel tempo;

b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

 

 

Salvo particolari situazioni, legate alla difficoltà del singolo caso oppure a ragioni di copertura finanziaria, il Consorzio Servizi Sociali eroga i propri servizi mediamente nell'arco di 10 giorni.

Nei casi di necessità e di urgenza il singolo intervento viene predisposto nell'arco delle 24 ore.

 
 
Area Amministrativa